Chi va per mare in Italia è spesso preda del più ostinato controllore della legge che, pur rispettando alla lettera la normativa, a volte ne approfitta della disattenzione degli armatori, della complessità delle norme e non per ultimo della superficialità con cui vengono fatti i controlli.
Navigare in regola quindi è fondamentale. Ecco alcuni aspetti di cui tenere conto e tutte le dotazioni da avere a bordo.
1. LE 12 MIGLIA
La normativa divide le zattere in modelli in base all’utilizzo e al tipo di navigazione che si effettua. Per esempio identifica le temperature in cui viene gonfiata (da -15° a +65°), le dimensioni delle luci, il numero e la tipologia delle dotazioni e via dicendo. Se ne comprate una nuova, vi verrà rilasciato un “manuale del proprietario” e un “libretto d’uso” con le istruzioni per il trasporto, lo stivaggio e l’utilizzo della zattera. Se comperate una barca usata, attenzione a quella in dotazione. Infatti le “vecchie”, ossia quelle costruite prima del 18 gennaio 2003, devono essere corredate da una dichiarazione del produttore in cui si dichiara la qualità costruttiva. Dal 18 settembre 2002 una nuova normativa regola la costruzione e l’utilizzo delle zattere di salvataggio per le unità da diporto e impone la revisione ogni due anni, presso le sedi autorizzate dal fabbricante. I costi di tale revisione saranno a vostro carico quindi occhio: spesso modelli economici nascondono sorprese salate! Prima di spedire la zattera al più vicino centro di revisione autorizzato, fatevi fare un preventivo dettagliato. Al termine dell’operazione vi verrà rilasciato un certificato che contiene i risultati e le verifiche degli interventi di controllo effettuati e che va tenuto sempre a bordo, pena multe da capogiro. Esistono inoltre controlli “speciali” che vengono effettuati con scadenze più lunghe: ogni 5 anni bisogna verificare lo stato delle bombole di gonfiaggio, mentre ogni sei anni dal primo confezionamento riportato sulla carta di identificazione, la zattera deve essere sottoposta ad una visita speciale che comprende almeno una prova di sovrappressione pari al 25% della normale pressione di esercizio per 30 minuti e una prova di tenuta alla pressione di esercizio per 6 ore.
2. LA ZATTERA COSTIERA
Con il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo del 2009, è stata introdottala zattera costiera al posto dell’atollo per la navigazione tra le 6 e le 12 miglia. In alternativa si può utilizzare la zattera oltre le 12 miglia. Il modello “costiero” è una sorta di zattera senza tenda di copertura con il fondo non isolato termicamente e priva di luci. Le caratteristiche, tra le quali il marchio di conformità, il modello, il numero delle persone, il fabbricante, le istruzioni per l’uso e la data entro la quale deve essere revisionata, devono essere riportate esternamente su un’etichetta resistente all’acqua con la scritta “zattere aperte per la navigazione entro dodici miglia dalla costa”. La prima revisione deve avvenire dopo 36 mesi, le successive ogni 24 mesi.
3. VISITA PERIODICA: LA REVISIONE DELLA BARCA
Avete i documenti in ordine? Vi siete ricordati di fare la visita periodica? Ecco qualche informazione in più per i documenti della barca. Il Certificato di sicurezza è quello che peremette di identificare la rispondenza dell’imbarcazione da diporto (scafo superiore a 10 metri) alle norme previste dalla normativa nautica. Il documento viene rilasciato all’atto della prima iscrizione dell’imbarcazione nel R.I.D. (Registro Imbarcazioni da Diporto) e ha una validità di 8 anni, per le imbarcazioni marchiate CE. Per le categorie di omologazione A e B e quelle non marcate CE, abilitate alla navigazione senza limiti, il certificato vale 10 anni, mentre per le barche marcate CE categoria C e D e non, abilitate alla navigazione entro 6 miglia dalla costa, le “ispezioni” successive alla prima, dovrano avvenire di 5 anni in 5 anni. Se l’imbarcazione ha subito danni gravi, avarie o modifiche rilevanti che non incidano però sulle caratteristiche costruttive essenziali, il certificato di sicurezza è sospeso nella validità. Per convalidarlo, è necessaria una “visita occasionale” per ripristinare il periodo di validità del certificato di sicurezza sospeso.
4.LE DOTAZIONI DI SICUREZZA
Ricordate di controllare periodicamente la data di scadenza dei fuochi e razzi. Verificate inoltre di avere quelli necessari per la vostra barca e/o tipo di navigazione, il numero e i modelli cambiano in funzione di questi criteri.
5.I DOCUMENTI DA TENERE A BORDO
Se navigate in Italia potete mantenere anche delle copie (autenticate), ma se andate all’estero bisogna avere con sé gli originali.
Per le imbarcazioni definite natanti ci vuole:
– documento d’identità
– l’assicurazione Responsabilità Civile”, che è obbligatoria per tutti i motori a bordo con il contrassegno esposto
– se è presente un apparato Vhf ci vuole il certificato Rtf
– la licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.)
– la dichiarazione di potenza del motore o certificato d’uso del motore (se presente un fuoribordo o un entrobordo)
Per le imbarcazioni da diporto:
– un documento d’identità
– licenza di navigazione;
– certificato di sicurezza in corso di validità;
– assicurazione “Rc”;
– se è presente un’apparato Vhf ci vuole il certificato Rtf
– la licenza d’esercizio Rtf (se è presente un apparecchio Vhf o altro apparecchio ricetrasmittente (Epirb, Ssb, etc.).
– la patente nautica.
Se li avete smarriti o li hanno rubati dovete avere a bordo copia della denuncia di furto o di smarrimento, insieme al certificato d’assicurazione, con cui è possibile navigare per 30 giorni.
6.LA RADIO VHF E I SUOI DOCUMENTI
Se navigate oltre le sei miglia dalla costa dovete avere a bordo una radio Vhf, tipo fisso o portatile. Per navigare secondo normativa dovete dotare l’apparato del la Licenza d’Esercizio (Rtf) e ci dovrà essere a bordo una persona (non per forza l’armatore/skipper) in possesso del Certificato Limitato di Radiotelefonista. Come si ottengono questi due documenti? La licenza di esercizio viene rilasciata automaticamente quando comprate una radio nuova e a norma (leggete le etichette sulla confezione). Infatti la legge 172/2003 dichiara che “tutti gli apparti ricetrasmittenti installati a bordo sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie”. Quando comprate un Vhf nuovo vi verrà rilasciato anche l’attestato di conformità alla normativa in vigore. L’attestato è rilasciato con l’apparecchio al momento dell’acquisto.
LE 10 PRINCIPALI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE BARCHE DA DIPORTO (CLICCA SULLA FOTO PER INGRANDIRLA!)